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Caso Cesca, l’articolo 117 comma 4 delle Noif vieta il tesseramento

In attesa di capire se la Figc concederà al Padova di tesserare l’attaccante Alessandro Cesca (se ne saprà di più nelle prossime ore), vi riportiamo qui sotto l’articolo 117 comma 4 delle Noif (Norme Organizzative Interne Figc) che,...

Redazione PadovaSport.TV

In attesa di capire se la Figc concederà al Padova di tesserare l'attaccante Alessandro Cesca (se ne saprà di più nelle prossime ore), vi riportiamo qui sotto l'articolo 117 comma 4 delle Noif (Norme Organizzative Interne Figc) che, di fatto, vieta il tesseramento di Alessandro Cesca. Il giocatore dal Rimini era passato alla Juve Stabia (un escamotage già utilizzato in passato dal procuratore Tateo e da molti altri suoi colleghi, ma che oggi non è più possibile utilizzare con il passaggio alle liste telematiche) per poi essere svincolato dalla stessa società campana, compiacente nell'operazione, e liberato per il Padova. L'art.117, comma 4 (lo evidenziamo qui sotto in grassetto) vieta espressamente questa operazione. L'errore, secondo noi, è stato commesso sia dal procuratore che dal ds Fabrizio De Poli che avrebbe dovuto informarsi meglio. A monte, e a parziale discolpa di De Poli, c'è un'altra lacuna: al Padova manca una figura chiave per la serie D: un segretario. Nel budget non era previsto?

Art. 117 Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori “professionisti” 1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori “professionisti”, determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono o ne danno ufficialmente atto. 2. La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall’Accordo Collettivo, e da Norme Federali. 3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante da atto scritto depositato presso la lega di appartenenza della Società, il calciatore professionista può tesserarsi per altra Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto e per una sola volta nel corso della stessa stagione sportiva. Gli atti comprovanti le risoluzioni consensuali sono validi ed efficaci unicamente se depositati entro cinque giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione. 4. Il calciatore “non professionista” che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da “professionista” e ne ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da “non professionista” fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116.