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Penalizzazione Padova e squalifica Italiano, ecco le motivazioni

Di seguito le motivazioni della penalizzazione di due punti al Padova e della squalifica di tre anni a Vincenzo Italiano: PENALIZZAZIONE PADOVA Penalizzazione di 2 punti in classifica, da scontare in applicazione del principio di afflittività,...

Redazione PadovaSport.TV

Di seguito le motivazioni della penalizzazione di due punti al Padova e della squalifica di tre anni a Vincenzo Italiano:

PENALIZZAZIONE PADOVA

Penalizzazione di 2 punti in classifica, da scontare in applicazione del principio di afflittività, così determinata: punti due per ogni responsabilità oggettiva relativa a partite disputate dalla società medesima in ordine alla quale suoi tesserati sono stati dichiarati responsabili di illecito sportivo, come da incolpazione sub 42.

SQUALIFICA ITALIANO

Dagli atti del procedimento emerge la prova del tentativo di alterazione posto in essere da ITALIANO, all’epoca dei fatti calciatore del PADOVA. In particolare, appare provato che prima della gara, ITALIANO abbia contattato TURATI, all’epoca dei fatti calciatore del GROSSETO, mentre questi si trovava in ritiro, offrendogli denaro in cambio della sconfitta. TURATI ne parlò con CAROBBIO, all’epoca dei fatti calciatore del GROSSETO, ma entrambi non diedero seguito alla proposta. Premesso che la posizione di TURATI, per effetto dell’intervenuto stralcio, viene esaminata in questa sede soltanto in via di accertamento incidentale, rileva la Commissione che le dichiarazioni accusatorie credibili e coerenti di CAROBBIO trovano adeguato riscontro in quelle rilasciate alla Procura federale in data 12/3/2012 da TURATI il quale ha confermato di essere stato contattato telefonicamente da ITALIANO durante il ritiro prima della gara in questione anche se ha cercato in qualche modo di attenuare la gravità delle richieste a lui rivolte dall’incolpato. Esistono inoltre numerosi riscontri logici evidenziati nel deferimento, tra i quali assume rilievo l’effettivo e confermato contatto telefonico tra due calciatori avversari in prossimità del giorno di svolgimento della gara tra le rispettive squadre, mentre non corrisponde a verità quanto sostenuto da ITALIANO in ordine alla posizione di classifica del PADOVA che, al momento dei fatti, era tutt’altro che tranquilla. In definitiva, ITALIANO ha posto in essere atti diretti e idonei ad alterare il regolare svolgimento e il risultato della gara senza raggiungere lo scopo a causa del rifiuto di TURATI e CAROBBIO. Per i deferiti CAROBBIO e società GROSSETO è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. Le condotte di cui sopra integrano la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, per ITALIANO. Alla affermazione della responsabilità del deferito ITALIANO segue quella oggettiva della Società di appartenenza PADOVA.