altri sport

Syn-Bios Petrarca: uscite le motivazioni della sentenza, operato elogiato anche dalla Corte Sportiva d’Appello

Syn-Bios Petrarca: uscite le motivazioni della sentenza, operato elogiato anche dalla Corte Sportiva d’Appello

Sono state pubblicate le motivazioni della sentenza della Corte Sportiva d’Appello, che ha riconosciuto la fondatezza delle ragioni del Syn-Bios Petrarca che ora dovrà rigiocare la gara con la Feldi Eboli. Il Petrarca quindi è ancora nel...

Redazione PadovaSport.TV

Sono state pubblicate le motivazioni della sentenza della Corte Sportiva d'Appello, che ha riconosciuto la fondatezza delle ragioni del Syn-Bios Petrarca che ora dovrà rigiocare la gara con la Feldi Eboli.

Il Petrarca quindi è ancora nel tabellone dei Play-Off, anche se le date delle sfide con la Feldi Eboli non sono note. Ma torniamo alla sentenza della Corte Sportiva d'Appello che ha accolto le motivazioni del Petrarca e riformato totalmente la sentenza di primo grado, che aveva addirittura escluso il Petrarca dai Play-Off Scudetto.

Le motivazioni della Corte

Come noto, infatti, la gara in programma sabato scorso a Bassano del Grappa non aveva avuto luogo a causa della positività di alcuni elementi del Petrarca, sopravvenuta proprio nell'imminenza dell'incontro.

La Corte Sportiva ha accolto totalmente le motivazioni del sodalizio bianconero, rappresentato dall'amministratore Paolo Morlino e dall'avvocatoMichele Cozzone. La Corte ha rilevato che "...nella situazione per cui è causa, deve ravvisarsi l’impossibilità della prestazione (disputa della gara) ad opera della società Petrarca Calcio a Cinque per il c.d. factum principis, ovvero, in generale, la sussistenza di normative, atti e provvedimenti, emessi dalle competenti Autorità statali o territoriali, che per tutelare l’interesse pubblico cui esse sono preposte, impongono prescrizioni comportamentali e divieti tali da precludere all’obbligato di rendere la prestazione cui quegli sarebbe tenuto...". Ed ancora: "La società Petrarca Calcio a Cinque ha, pertanto, agito in piena coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente, nel pieno rispetto delle norme e dei provvedimenti emessi dalle Autorità competenti, governative e territoriali, che in questo periodo emergenziale, impongono prescrizioni, comportamenti e divieti che, in alcuni casi, come quello per cui è causa, rendono impossibile una condotta diversa e pertanto l’esecuzione di una prestazione, configurandosi quindi il riconoscimento e la sussistenza della causa di forza maggiore, ex art. 55 NOIF.".

Insomma, la Corte ha ribadito la piena correttezza del Petrarca che, al contrario, aveva ricevuto il diniego della Divisione Calcio a 5 al posticipo della gara e addirittura si era visto dare la partita persa dal Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5.