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Rapporti Parma-Padova, tutta aria fritta. Le colpe di Penocchio & C. sono altre

Nell’estate 2014, nel polverone generale alzatosi dopo la dissennata gestione Penocchio, si parlò di rapporti poco chiari (e non consentiti dalle NOIF) tra Parma e Padova, messi in atto dall’allora presidente del Padova con Italo e...

Redazione PadovaSport.TV

Nell'estate 2014, nel polverone generale alzatosi dopo la dissennata gestione Penocchio, si parlò di rapporti poco chiari (e non consentiti dalle NOIF) tra Parma e Padova, messi in atto dall'allora presidente del Padova con Italo e Alessandro Giacomini di GSport srl. Ci fu uno spettacolare blitz in sede da parte della Guardia di Finanza, che, oggi si può dire, non ha avuto alcun seguito concreto. Le colpe di quel crac, che mette i brividi solo a ripensarci, non erano certo riconducibili ai rapporti tra Parma e Padova, quanto piuttosto alle promesse da marinaio del Cavalier Cestaro unite all'incapacità nella gestione sportiva da parte della dirigenza di allora (che ha causato la retrocessione sul campo). Giusto per chiarezza e per correttezza, riportiamo quanto scritto nel comunicato ufficiale n. 6 del 20.07.2016: il Tribunale Federale Nazionale, sezione Disciplinare, ha rigettato il deferimento della Procura Federale in capo al deferito che, “nella sua qualità di Presidente del CdA e di socio unico di una società di Lega Pro, detenendo (per il tramite di una società di capitali), nel contempo, anche il 10% del capitale sociale della compagine societaria (azionista unico di un club di Serie A), avrebbe agito contra legem, versando in una posizione di incompatibilità ex art. 7, comma 7, Statuto FIGC”. Tuttavia, la disposizione dell’art. 7 Statuto FIGC è connessa all’art. 16 bis, comma 1 e 2, delle NOIF e dal combinato disposto emerge come sia punibile solo la situazione in cui un soggetto detenga una “posizione di controllo” in due società professionistiche. Pertanto, essendo il soggetto de quo titolare del 48% di una società e del 10% di una seconda società, non si comprende come “abbia potuto ragionevolmente e contestualmente esercitare quella posizione di controllo” vietata dalle norme federali.