calcio triveneto

Este, respinto il ricorso contro i pali grigi a Bolzano: ecco il motivo

Il Giudice Sportivo ha già messo la parola fine alla querelle sui pali di color grigio in Virtus Bolzano-Este. E’ infatti arrivato il comunicato che respinge il reclamo del club padovano: manca la firma del capitano nel ricorso, come da...

Redazione PadovaSport.TV

Il Giudice Sportivo ha già messo la parola fine alla querelle sui pali di color grigio in Virtus Bolzano-Este. E' infatti arrivato il comunicato che respinge il reclamo del club padovano: manca la firma del capitano nel ricorso, come da procedura regolamentare

– letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.C. ESTE S.R.L., con il quale si chiede che venga inflitta alla A.C. VIRTUS BOLZANO la punizione sportiva della perdita della gara poiché le porte del campo di gioco erano di colore grigio

cromato, in violazione della regola n.1, punto 10, del Regolamento del Giuoco del Calcio ove si prevede che “i pali e la traversa devono essere di colore bianco”; – lette le controdeduzioni fatte pervenire dall’ A.C. VIRTUS BOLZANO, con le quali si richiede, in via preliminare di rito, di dichiarare inammissibile il reclamo proposto da A.C. ESTE S.R.L. per violazione dell’art. 29, comma 6, CGS e, in via subordinata e di merito, il rigetto del reclamo poiché infondato in fatto e diritto;

– rilevato che l’art. 29, commi 5-6, CGS, nell’affermare il potere dei Giudici sportivi di giudicare in prima istanza sulla regolarità del campo di giuoco, prevede che il relativo procedimento debba essere instaurato ” a) d’ufficio e si svolge sulla base delle risultanze dei

documenti ufficiali; b) su reclamo, che deve essere preceduto da specifica riserva scritta presentata all’arbitro dalla società prima dell’inizio della gara, ovvero da specifica riserva verbale, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o per altre

cause eccezionali, formulate dal capitano della squadra interessata, che l’arbitro deve ricevere alla presenza del capitano dell’altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara. Il reclamo deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del

giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse nel termine di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara”.

– rilevato che nell’ipotesi dell’instaurazione a seguito di reclamo, anche la riserva scritta, da effettuare nel rispetto dei termini e delle condizioni normativamente richieste, costituisce requisito indefettibile per l’ammissibilità del medesimo, al pari del tempestivo

preannuncio, e che, nel caso di specie, detta riserva non è stata presentato dal capitano della squadra alla presenza del capitano del sodalizio avversario, bensì da un dirigente accompagnatore (signor Marchetti Stefano) il quale denunciava per iscritto la presunta

difficoltà visiva determinata da “TRAVERSA e PALI completamente CROMATI”

– osservato che dai documenti ufficiali emerge come il direttore di gara abbia prodotto un supplemento di rapporto ove, pur specificando come secondo la valutazione della terna il colore dei pali e delle traverse “non davano alcun fastidio ai giocatori in campo ed erano di materiale conforme al regolamento”, ha altresì puntualmente riferito che “i pali erano di colore grigio cromato”.

P.Q.M.

Delibera:

1) di dichiarare inammissibile il reclamo;

2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: A.C. VIRTUS BOLZANO – A.C. ESTE S.R.L. 4-1;

3) di comminare alla A.C. VIRTUS BOLZANO l’ammenda di euro 500, per avere violato la disposizione di cui alla regola 1, punto 10, del Regolamento del Giuoco del Calcio.

4) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della A.C. ESTE S.R.L.

I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità.

Rcs Mediagroup si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione libera e accessibile facciamo ricorso a pubblicità profilata che copre i costi della navigazione così da permetterti di usufruire di una parte dei contenuti gratuitamente. Senza la pubblicità l'accesso ai nostri servizi avviene previo pagamento a pacchetti di abbonamento crescenti per contenuti e costo. Scegli se accedere al servizio di base permettendoci di erogare pubblicità personalizzata o aderendo a un piano di abbonamento equivalente.

Come indicato nella cookie policy, noi e terze parti facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica). Per installare i cookie che garantiscono le funzionalità tecniche, non è necessario il tuo consenso. Con il tuo consenso, noi e alcune tra 1020 terze parti presenti in questa lista - inserzionisti nonché intermediari del mercato pubblicitario di volta in volta coinvolti -, potremo mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Puoi liberamente conferire, rifiutare o revocare il consenso a tutti o alcuni dei trattamenti facendo click sul pulsante "Preferenze" sempre raggiungibile anche attraverso la nostra cookie policy. In caso di rifiuto integrale o delle singole finalità necessarie all'erogazione di pubblicità e di contenuti personalizzati, potrai scegliere di aderire a un piano di abbonamento, le vostre scelte sui cookie si applicano a questo sito web. Puoi acconsentire direttamente all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click su "Accetta e continua" o rifiutarne l'uso e abbonarti facendo click su "Rifiuta e abbonati".