editoriale

Padova, la serie A è sfumata il 19 agosto

Direttore di PadovaSport.tv

Redazione PadovaSport.TV

Il caso-scommesse quest'estate è stato un po' come un ottovolante per i tifosi del Padova. Prima l'incubo di un possibile coinvolgimento, poi lo spiraglio di una promozione a tavolino. Un su e giù di cui, probabilmente, molti appassionati biancoscudati avrebbero fatto volentieri a meno. C'è però un interessante retroscena: parlando con alcuni colleghi della Gazzetta che hanno seguito da vicino la vicenda è emerso che fino all'ultimo, ovvero fino a venerdì scorso quando la Corte di Giustizia Federale ha condannato Doni e salvato Manfredini, il Padova era in bilico tra serie A e serie B. La CGF ha di fatto smontato completamente il calcolo fatto dalla Disciplinare per la pena da affliggere all'Atalanta. Il calcolo della pena (il -6) era il seguente: responsabilità oggettiva per illecito di Doni (-2) + responsabilità oggettiva per illecito di Manfredini (-2) + aggravante per esito positivo dell'illecito (-1) + responsabilità presunta per illecito imputato in primo grado a Manfredini (-1). Sembra che la discussione in Camera di Consiglio sia stata molto accesa: il calcolo che vi abbiamo appena riportato è stato infatti considerato troppo soft. Basti pensare che il Ravenna ha ricevuto un -7 solo per il tentativo di alterare la gara con il Lumezzane. Sembra che per qualche ora, venerdì, il Padova fosse in serie A. La "soluzione" è stata quella di assolvere Manfredini, in modo da far cadere la responsabilità oggettiva di uno dei due tesserati. Lieto fine? Ognuno la pensa come vuole ma una cosa è certa: il giorno che festeggieremo la promozione in serie A sul campo la gioia sarà ancorà più grande.

Chiudo riportandovi il giudizio finale della Commissione Disciplinare su Padova-Atalanta. Inquietante quel "probabilmente" che abbiamo sottolineato in neretto.

Gara: Padova-Atalanta del 26.3.2011Dall'esame di numerose telefonate intercorse fra vari soggetti tesserati emerge che ilrisultato della gara era stato probabilmente concordato tra le due società e che la provadell'accordo si ricavava dalla telefonata di BELLAVISTA a ERODIANI nella quale il primocomunicava che sui siti asiatici erano state già scommesse sulla gara somme percomplessivi euro 23.000.000,00 (cifra poi ridimensionata da BELLAVISTA).In seguito ERODIANI, nella conversazione con PARLATO del 24.3.11, riferiva di esserecerto del risultato della gara, essendo venuto a conoscenza di una giocata di euro10.000,00 di DONI. Il giorno seguente PARLATO, nella conversazione intercettata conuno sconosciuto, otteneva anch'egli la conferma che il capitano (DONI) con le suescommesse aveva di fatto contribuito a sancire l'avvenuta “combine”. E sempre il 24.3.11ERODIANI veniva a conoscenza da persona non tesserata che le società ATALANTA ePADOVA si sarebbero accordate per un pareggio.Molti altri soggetti, fra cui anche BUFFONE, TUCCELLA e SOMMESE, si scambianosuccessivamente sull'argomento interessate telefonate (sempre intercettate), al fine diconoscere lo stato delle scommesse e il probabile esito della gara.Premesso che la gara è effettivamente terminata con un pari e che la Procura federalenon è stata in grado di acquisire ulteriori elementi validi di prova, tuttavia si può concertezza affermare, per le condotte tenute finalizzate a un'attività conoscitiva legata allescommesse, la responsabilità di ERODIANI, BUFFONE e SOMMESE, alla qualeconsegue quella oggettiva delle Società di appartenenza PINO DI MATTEO, RAVENNA eASCOLI.A seguito della applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS a carico del deferitoTUCCELLA, la società C.U.S. CHIETI deve rispondere a titolo di responsabilità oggettivaper il comportamento del proprio tesserato.

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