In attesa di capire se la Figc concederà al Padova di tesserare l'attaccante Alessandro Cesca (se ne saprà di più nelle prossime ore), vi riportiamo qui sotto l'articolo 117 comma 4 delle Noif (Norme Organizzative Interne Figc) che, di fatto, vieta il tesseramento di Alessandro Cesca. Il giocatore dal Rimini era passato alla Juve Stabia (un escamotage già utilizzato in passato dal procuratore Tateo e da molti altri suoi colleghi, ma che oggi non è più possibile utilizzare con il passaggio alle liste telematiche) per poi essere svincolato dalla stessa società campana, compiacente nell'operazione, e liberato per il Padova. L'art.117, comma 4 (lo evidenziamo qui sotto in grassetto) vieta espressamente questa operazione. L'errore, secondo noi, è stato commesso sia dal procuratore che dal ds Fabrizio De Poli che avrebbe dovuto informarsi meglio. A monte, e a parziale discolpa di De Poli, c'è un'altra lacuna: al Padova manca una figura chiave per la serie D: un segretario. Nel budget non era previsto?
Art. 117
Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori “professionisti”
1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori “professionisti”, determina la decadenza
del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono o ne danno
ufficialmente atto.
2. La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal
contratto, dall’Accordo Collettivo, e da Norme Federali.
3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, nel caso di
risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione
consensuale risultante da atto scritto depositato presso la lega di appartenenza della Società, il
calciatore professionista può tesserarsi per altra Società unicamente durante i periodi annualmente
stabiliti per le cessioni di contratto e per una sola volta nel corso della stessa stagione sportiva. Gli
atti comprovanti le risoluzioni consensuali sono validi ed efficaci unicamente se depositati entro
cinque giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.
4. Il calciatore “non professionista” che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi
stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da “professionista” e ne ottenga –
per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da “non
professionista” fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al
precedente art. 116.
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