La decisione

Giudice Sportivo: cinque mila euro di multa al Padova, una gara a porte chiuse a Catania

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Il ritorno della finale si giocherà a porte chiuse
Redazione PadovaSport.TV

È arrivato l'atteso verdetto del Giudice Sportivo dopo i fatti di Padova-Catania, eccolo nel dettaglio:

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione della gara di andata della Finale di Coppa Italia Serie C i sostenitori della

Società CATANIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore (ad eccezione di

quanto oggetto dei provvedimenti di seguito adottati) materiale pirotecnico di vario genere (petardi,

fumogeni e bengala) rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

- considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di

cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti

della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra

descritto.

21/60

Il Giudice Sportivo,

rileva che, dai referti acquisiti agli atti (referto arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione

fotografica), risulta quanto segue:

A) i sostenitori della Società Catania, posizionati nel Settore Curva Nord, hanno lanciato:

1. durante l’ingresso in campo delle squadre, tre petardi di notevole intensità nel recinto di gioco,

senza conseguenze;

2. al 13° minuto del primo tempo, un fumogeno e un petardo di notevole intensità nel recinto di gioco,

senza conseguenze;

3. al 27° minuto del primo tempo, un petardo di notevole intensità nel recinto di gioco, senza

conseguenze.

B) Al termine del primo tempo e successivamente al rientro delle squadre e della Quaterna Arbitrale

negli spogliatoi, una parte dei tifosi (circa 150 unità) del Catania entrava nel recinto di gioco,

attraverso uno dei varchi di accesso al campo posizionato nell’angolo Nord-Est del Settore Ospiti; tali

tifosi si dirigevano in prossimità dei tifosi avversari occupanti il Settore Tribuna Est e:

1. prelevavano uno striscione posto sulla recinzione;

2. lanciavano numerosi fumogeni verso il Settore Tribuna Est occupato dai tifosi avversari.

Tali fumogeni venivano raccolti dai tifosi del Padova e rilanciati all’indirizzo dei tifosi del Catania che

stazionavano nel recinto di gioco. Il lancio ed il rilancio dei fumogeni si ripetevano più volte fino

all’intervento delle Forze dell’Ordine.

Nel frangente, una parte della tifoseria del Catania che era rimasta nel Settore Curva Nord Ospiti,

lanciava nel recinto di gioco tre petardi all’indirizzo delle Forze dell’Ordine impegnate a sedare la

tifoseria che invadeva il recinto di gioco, senza conseguenze.

Lo scontro tra i tifosi del Catania e le Forze dell’Ordine proseguiva per alcuni minuti anche all’interno

della Curva Nord Ospiti.

Le condotte poste in essere dai tifosi del Catania hanno determinato un ritardo di 4 minuti sull’orario

di inizio del secondo tempo.

Durante gli scontri il dirigente del servizio dell’Ordine Pubblico accusava un malore, tale da rendere

necessario l’intervento del personale medico presente sul terreno di gioco e il successivo trasporto in

ospedale per ulteriori accertamenti.

Dal referto del Commissario di Campo è emerso altresì che i tifosi del Catania hanno danneggiato

due vetrate di separazione del Settore Curva Nord Ospiti dal recinto di gioco e un parapetto al varco di

accesso al campo di gioco del Settore Tribuna Est.

C) Dai referti sono emerse, altresì, a carico della Società Padova le seguenti condotte:

1. al 12° minuto del primo tempo, i suoi sostenitori lanciavano un petardo di notevole intensità nel

recinto di gioco, senza conseguenze;

2. tra il primo e il secondo tempo, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Est, raccoglievano

i fumogeni che erano stati lanciati verso di loro dai tifosi avversari e li rilanciavano all’indirizzo degli

stessi che stazionavano nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Per i motivi esposti, in ordine alle condotte sopra specificate poste in essere dai sostenitori del

CATANIA e del PADOVA, adotta i seguenti provvedimenti.

Società PADOVA

AMMENDA DI EURO 5000

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25,

comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che i fatti sopra indicati sono

connotati da particolare gravità, in quanto hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità

dei tesserati, dei tifosi e degli addetti ai servizi (considerate le modalità dei lanci effettuati in reciproco

danno dalle due tifoserie) e rilevato che non si sono verificate conseguenze (r. Arbitrale, r. proc. fed., r.

c.c.).

21/61

Società CATANIA

OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CASALINGA A PORTE CHIUSE ED EURO 10.000 DI AMMENDA

Da quanto sopra esposto appare evidente la gravità dei comportamenti dei sostenitori del CATANIA.

Invero, le condotte sopra riportate sono state perpetrate in violazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S. e

costituiscono fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e fatti violenti integranti

pericolo per l’incolumità pubblica. Nella specie va rilevato che esse hanno determinato, anche in

concreto, la ritardata ripresa del gioco dopo l'intervallo di circa 4 minuti a causa, peraltro,

dell’invasione di campo da parte di un numero consistente di tifosi ospiti. Inoltre, hanno

rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati e dei tifosi e d egli addetti ai servizi

(considerate le modalità dei lanci effettuati in reciproco danno dalle due tifoserie) e hanno provocato

danni all’impianto sportivo.

Alla luce di quanto sopra esposto e osservato, nelle condotte di cui sopra si deve ritenere ricorrente

un caso di particolare gravità che, in applicazione del comma 4 dell'art. 25 cit., impone l'inflizione,

congiunta o disgiunta, anche di una delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere d), e), f), C.G.S.

Nell'individuazione della sanzione più adeguata ed equamente commisurata alla gravità delle

condotte perpetrate e alle conseguenze concrete che ne sono derivate, appare congrua la sanzione

prevista dalla lettera e) e cioè l'obbligo a carico della Società Catania di disputare una o più gare a

porte chiuse, oltre all'irrogazione di un'ammenda. La congrua graduazione della sanzione,

commisurata alla gravità dei fatti scrutinati, appare quella di seguito indicata.

Ritenuta la continuazione, la misura della sanzione viene determinata in applicazione degli artt. 6, 8,

lett. b) ed e), 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la loro gravità,

rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.,

documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto). La misura medesima è

attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S.

Per l’effetto, commina la sanzione della disputa di una gara casalinga a porte chiuse e di euro 10.000

di ammenda.

Dispone che la sanzione della disputa di una gara casalinga a porte chiuse sia scontata in occasione

della gara successiva di Coppa Italia Serie C che la Società CATANIA disputerà dopo la data di

pubblicazione della presente decisione (Finale di Ritorno Coppa Italia Serie C del 2 aprile 2024).


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