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Pubblicate le motivazioni della sentenza su Italiano: 9 mesi per comportamento antisportivo, ecco perchè

Pubblicate le motivazioni della sentenza di ieri del TNAS che ha derubricato il reato contestato a Vincenzo Italiano da illecito portivo a comportamento antisportivo: ecco di seguito tutto il documento (CLICCA QUI) Vi riportiamo di seguito le...

Redazione PadovaSport.TV

Pubblicate le motivazioni della sentenza di ieri del TNAS che ha derubricato il reato contestato a Vincenzo Italiano da illecito portivo a comportamento antisportivo: ecco di seguito tutto il documento (CLICCA QUI)

Vi riportiamo di seguito le parti salienti:

Esclusa la responsabilità del Signor Italiano per la commissione dell’illecito sportivo, il Collegio, tuttavia, non può esimersi dal valutare se la condotta di quest’ultimo, per come accertata alla luce dell’istruttoria federale e di quella arbitrale, sia giuridicamente irrilevante per l’ordinamento sportivo ovvero riceva da quest’ultimo una qualificazione negativa che possa giustificare l’irrogazione di una sanzione disciplinare.È opportuno, a tal proposito, muovere dall’art. 1 del CGS della FIGC contenente una clausola generale secondo la quale i tesserati, tra l’altro, «[...] devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva [...]». Si tratta della declinazione di principi affermati con vigore anche dal Codice di Comportamento Sportivo emanato dal Coni.Ebbene, il Collegio reputa che la condotta tenuta dal Signor Italiano – peraltro non isolata secondo quanto dallo stesso riferito – e consistente nell’aver avuto in prossimità temporale di una competizione sportiva contatti con un calciatore avversario nell’ambito dei quali ha cercato di assumere informazioni sulla composizione della formazione, sullo stato di salute, sulle condizioni atletiche, sulle tattiche e sullo schieramento dei giocatori avversari inveri una violazione dell’art. 1 CGS della FIGC.Infatti, la raccolta di informazioni, per così dire sensibili, potrebbe compromettere i sottili equilibri del gioco, connotandosi come una sorta di “insider trading” sportivo.In particolare, accanto ad informazioni note, come le caratteristiche dei giocatori, gli eventuali infortuni resi pubblici o le squalifiche, maturate nei precedenti turni, esistono informazioni per così dire riservate.Si pensi, a titolo esemplificativo, alle scelte tattiche legate alla selezione di una determinata rosa di giocatori, o alla scelta di particolari strategie di gioco offensive o difensive adattate, per così dire, su misura in base alle caratteristiche della squadra che si andrà ad affrontare, o ad eventuali infortuni avvenuti negli ultimi allenamenti prima del match o, ancora, a particolari schemi sulle c.d. palle inattive provati nell’ultimo allenamento.Riuscire ad acquisire informazioni di tale ultima tipologia proprio il giorno prima della gara, o nei giorni immediatamente antecedenti alla stessa, potrebbe vanificare il lavoro dell’allenatore e del proprio staff che, attraverso scelte e valutazioni, hanno cercato ottimizzare la propria squadra al fine di vincere l’incontro.Né vale a rendere il comportamento tenuto dal Signor Italiano esente da censura la circostanza che tali informazioni possano essere state richieste per coltivare un interesse tecnico in vista della futura carriera di allenatore ovvero quella di essere accompagnate da un tono scherzoso.

Soprattutto in un momento di crisi dei valori sportivi quale quello che si registra nell’epoca attuale per la responsabilità di soggetti nei quali certamente non arde lo spirito della fiaccola olimpica, è necessario ristabilire un rigore nella valutazione delle categorie di lealtà, probità e correttezza sportiva.Procedendo quindi ad una derubricazione della condotta disciplinarmente rilevante, il Collegio ritiene che debba affermarsi la responsabilità del Signor Italiano ex art. 1 del CGS della FIGC e la responsabilità oggettiva della Società Calcio Padova ex art. 4, comma 2, del CGS.La sanzione per tale responsabilità può essere quantificata, facendo applicazione delle regole contenute nelle carte federali, in mesi 9 (nove) per il Signor Italiano e in un’ammenda di € 50.000,00 (cinquantamila/00) per la Società Calcio Padova.10.Tutte le altre domande, eccezioni e deduzioni debbono reputarsi assorbite.Le spese legali e di funzionamento del Collegio Arbitrale seguono il principio della soccombenza parziale e sono liquidate come in dispositivo.P.Q.M.Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:1. Accoglie parzialmente la domanda di arbitrato e, per l’effetto, riduce a mesi 9 (nove) la sanzione della squalifica per il Signor Vincenzo Italiano e a un’ammenda di € 50.000,00 (cinquantamila/00) la sanzione per la Società Calcio Padova;2. condanna il Signor Vincenzo Italiano e la Società Calcio Padova, in solido tra loro, al pagamento di 2/3 delle spese di lite in favore della F.I.G.C. che liquida, per questa quota, in € 1.500,00 oltre spese, generali, iva e c.p.a.; compensa il restante 1/3;3. fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico del Signor Vincenzo Italiano e della Società Calcio Padova, in solido tra loro, il pagamento di 2/3 degli onorari del Collegio arbitrale; pone a carico della F.I.G.C. il pagamento del restante 1/3; liquida complessivamente gli onorari del Collegio Arbitrale in € 6.000,00 oltre accessori;4. fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico del Signor Vincenzo Italiano e della Società Calcio Padova, in solido tra loro, il pagamento di 2/3 dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport; pone a carico della F.I.G.C. il pagamento del restante 1/3;

5. dichiaraincameratidalTribunalenazionalediarbitratoperlosportidirittiamministrativi versati dalle parti.

Così deliberato, all’unanimità, in data 14 gennaio 2013 e sottoscritto in numero di quattro originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.F.to Maurizio BenincasaF.to Massimo CocciaF.to Aurelio Vessichelli