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Petrarca, il Giudice Sportivo rigetta il ricorso del Pescara: rimane il 3-2

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La società bianconera, difesa dall'avvocato Cuzzone, fa valere le proprie tesi difensive

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5, Avv. Massimiliano De Renzis, ha rigettato il ricorso della Futsal Pescara 1997 volto all’impugnazione della regolarità della gara Pescara-Petrarca per presunto errore tecnico dei direttori di gara. Convalidato dunque il risultato di 3-2 a favore dei padovani.

Come d’altra parte rilevato dalla opponente Petrarca Calcio a Cinque nelle proprie memorie difensive:

- La “prova televisiva” è totalmente inammissibile se non che per questioni disciplinari ed ai soli fini della irrogazione di sanzioni disciplinari, quindi il suo utilizzo non può essere introdotto nel presente giudizio e non può comportare alcuna conseguenza sull’esito gara, anche nell’ipotesi di “error in persona”;

- Il presunto errore contestato non ha natura di “errore tecnico”, quindi dovuto a mancanza di conoscenza del regolamento ovvero di sua dimenticanza, ma attiene ad una decisione derivante dall’interpretazione di fatti ed azioni del giuoco e come tale non ammette alcuna rettifica postuma, oltretutto totalmente decorrelata dal contesto in cui è maturata e perdippiù conseguita mediante la visione di filmati che, come ampiamente spiegato, è totalmente inammissibile;

- I direttori di gara, infatti, non hanno alcuna facoltà di rettificare le proprie decisioni assunte durante lo svolgimento dell’incontro, se riguardanti interpretazione di fatti del giuoco, ed in ogni caso tale eventuale rettifica non può comportare alcuna conseguenza sull’esito gara, non essendo previsto rimedio, nell’ordinamento, ad eventuali errori di interpretazione delle azioni di giuoco;

- La precedente decisione del Giudice Sportivo dell’Interregionale, citata a sproposito dalla ricorrente Futsal Pescara 1997 e riguardante il merito gara Pistoiese 1921-Forlì del Campionato Interregionale di Serie D della corrente stagione 2022-2023, è stata successivamente riformata dalla Corte Sportiva d’Appello in senso favorevole alla opponente Petrarca Calcio a Cinque, ed quindi è del tutto inconferente ed inesatto il richiamo a tale decisione;

- Il ricorso della Pistoiese 1921 dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI volto alla riforma della mentovata decisione della Corte Sportiva d’Appello è stato dichiarato inammissibile;

- La Corte Sportiva d’Appello si è comunque espressa su questa materia più volte negli ultimi anni, e sempre propendendo per l’omologazione del risultato maturato sul campo di giuoco;

- In ogni caso, la Futsal Pescara 1997 ha omesso di inviare, in allegato al proprio scritto, i filmati costituenti la citata “prova televisiva” all’opponente Petrarca Calcio a Cinque, rendendo inammissibile tale elemento probatorio.

Come naturale conseguenza, il ricorso della Futsal Pescara 1997 è stato dichiarato totalmente infondato. Per l’effetto, il Giudice Sportivo ha omologato l’incontro con il punteggio maturato sul campo di giuoco, ovvero di 2-3 in favore del Petrarca. Il Petrarca Calcio a Cinque ringrazia l’Avvocato Michele Cozzone dello Studio Jusport di Isernia.