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Serie C, ecco come funziona nel dettaglio il nuovo regolamento sul minutaggio dei giovani

Redazione PadovaSport.TV

Art. 4 Ripartizione risorse e criteri di calcolo del “minutaggio”

4.1 Premesso che ai sensi dell’art. 22 D. Lgs 9/2008 (Legge Melandri), per come novato dalla L. n. 225/2016, “L’organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di Serie A destina una quota del 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per commercializzazione dei diritti di cui all’art. 3, comma 1, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l’utilizzo dei calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione Italiana Giuoco Calcio” e che, alla luce del dettato normativo, il minutaggio è da annoverarsi nell’ambito della voce “per la formazione e per l’utilizzo dei calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili”, le risorse del minutaggio verranno ripartite in ottemperanza alle disposizioni di Legge e al Regolamento del Fondo di Mutualità FIGC, nonché in base alla percentuale che l’Assemblea di Lega Pro riserverà alla sopra specificata voce dei costi spesabili.

4.2 Gli importi che verranno destinati all’impiego dei giovani calciatori, tesserati con status 04 e 09, saranno distribuiti tra tutte le società sportive, indipendentemente dal girone in cui sono rispettivamente inserite, secondo il seguente criterio:

a) per ciascuna gara di Campionato Serie C sarà determinato il minutaggio di ogni società solo in caso di superamento della soglia minima di 270 minuti giocati e fino alla soglia massima di 450 minuti giocati complessivamente da parte di:

^ calciatori della stessa, tesserati con status 04 e 09 e nati successivamente al 1 gennaio 1999;

^ due calciatori della stessa tesserati con status 04 o 09, nati successivamente al 1 gennaio 1998:

– nel caso non venga superata la soglia minima nella gara, alla società verrà registrato il risultato di 0 minuti giocati;

– nel caso venga superata la soglia massima nella gara, alla società verrà registrato il risultato di 450 minuti giocati.

Per ogni calciatore verranno presi in considerazione un massimo di 90 minuti giocati per ogni gara. Il risultato dei minuti giocati (min 271, max 450) verrà ponderato prendendo in considerazione i calciatori per i quali possano essere applicati i coefficienti previsti agli artt. 4.3, 4.4 e 4.5 più favorevoli per la società;

b) ogni quota sarà calcolata, in via provvisoria, alla 7a, alla 14a, alla 21a, alla 28a e alla 35a giornata e successivamente erogata; non verranno presi in considerazione i minuti giocati dalla 36a alla 38a giornata, pur rimanendo operante la normativa di cui agli artt. 1, 2, 3;

c) al termine della regular season si procederà al conteggio finale con ricalcolo delle rispettive quote ed erogazioni e/o addebiti a conguaglio;

d) dette quote saranno calcolate in base all’effettivo utilizzo dei giovani in campo in gare di Campionato attraverso:

” computo del totale dei minuti-giovani assommati da tutti i club;

” individuazione, rispetto alla quota dei corrispettivi disponibile, di un “quoziente giovani” per minuto giocato;

” assegnazione dei corrispettivi ai singoli club in base ai minuti giocati;

e) incremento del quoziente-giovani per i club in caso di vittoria del campionato diretta (+10%) e decremento in caso di retrocessione diretta (-20%);

f) al termine del girone d’andata è previsto un ulteriore decremento del quoziente giovani, pari al 20% da calcolarsi sulle gare disputate sino a quel momento, per l’ultima classificata qualora il distacco dalla penultima classificata sia superiore agli 8 punti;

g) al termine del girone d’andata è altresì previsto un decremento del quoziente-giovani, pari al 10% da calcolarsi sulle gare disputate sino a quel momento, per la penultima classificata qualora il distacco dalla terzultima classificata sia superiore agli 8 punti; in tal caso è applicato alla squadra ultima classificata, in deroga al punto e), un decremento del quoziente-giovani pari al 30% indipendentemente dal distacco dalla penultima classificata;

h) al termine della stagione regolare è previsto un ulteriore decremento del quoziente giovani, pari al 20% da calcolarsi sulle gare disputate nel girone di ritorno, per l’ultima classificata qualora il distacco dalla penultima classificata sia superiore ai 10 punti;

i) al termine della stagione regolare è altresì previsto un decremento del quozientegiovani, pari al 10% da calcolarsi sulle gare disputate nel girone di ritorno, per la penultima classificata qualora il distacco dalla terzultima classificata sia superiore ai 10 punti; in tal caso è applicato alla squadra ultima classificata, in deroga al punto g), un decremento del quozientegiovani pari al 30% indipendentemente dal distacco dalla penultima classificata;

4.3 La quota dei tesserati con status 04 e 09 da assegnare a ciascuna classe di età risponderà alla seguente ponderazione:

” 0,50 classe di età 1998;

” 0,80 classe di età 1999;

” 1,00 classe di età 2000;

” 1,20 classe di età 2001;

” 1,40 classe di età 2002 e seguenti;

4.4 La quota, determinata ai sensi dell’art. 4.3, verrà incrementata del 150% per i giovani calciatori provenienti dal proprio settore giovanile (Berretti, Under 17, Under 15, Allievi Prov/Reg; Giovanissimi Prov/Reg, Esordienti), con un tesseramento non inferiore a tre stagioni sportive anche non consecutive. Ai fini del computo delle tre stagioni sportive (escludendo la stagione in corso) verranno considerate anche quelle in cui il calciatore sia stato ceduto a titolo temporaneo ad altro club; per stagione sportiva, ai fini della presente disposizione regolamentare, il tesseramento nell’annualità sportiva deve essere mantenuto continuativamente per un periodo non inferiore a cinque mesi.

Per i calciatori delle classi di età 2001 e seguenti la quota, determinata ai sensi dell’art. 4.3, verrà incrementata del 150% per i giovani calciatori provenienti dal proprio settore giovanile (Berretti, Under 17, Under 15, Allievi Prov/Reg; Giovanissimi Prov/Reg, Esordienti), con un tesseramento non inferiore a due stagioni sportive anche non consecutive. Ai fini del computo delle due stagioni sportive (escludendo la stagione in corso) verranno considerate anche quelle in cui il calciatore sia stato ceduto a titolo temporaneo ad altro club; per stagione sportiva, ai fini della presente disposizione regolamentare, il tesseramento nell’annualità sportiva deve essere mantenuto continuativamente per un periodo non inferiore a cinque

mesi.

4.5 La quota, determinata ai sensi dell’art. 4.3, verrà incrementata del 30% per i giovani calciatori tesserati, anche nel corso della stagione sportiva di riferimento, a titolo definitivo. Tale incremento non verrà applicato qualora la quota venga già incrementata ai sensi dell’art.

4.6 Ai fini del calcolo del “minutaggio” possono rientrare nel relativo computo anche le prestazioni sportive rese dai calciatori inseriti nella “lista calciatori temporanei” di cui all’art. 1.1, a condizione che siano in possesso dei requisiti anagrafici ed il cui tesseramento sia:

A) a titolo di cessione o trasferimento temporaneo da società di Serie A e B a condizione che per gli stessi sia contestualmente previsto un premio e/o indennizzo in favore della cessionaria, non sottoposto a condizioni di sorta, di importo pari o superiore al compenso lordo fisso annuo loro spettante a titolo di emolumenti, incrementato del 30% corrispondente al costo azienda.

Qualora nel contratto del calciatore sia prevista una parte variabile del compenso, dovrà essere altresì previsto un premio e/o indennizzo in favore della cessionaria, anche sottoposto a condizioni, di importo pari o superiore a tale parte variabile. Non verranno considerati ai fini del calcolo del “minutaggio” quei calciatori, in possesso dei requisiti anagrafici, il cui tesseramento sia a titolo di cessione o trasferimento temporaneo gratuito da società di Serie A e B, ma per i quali sia previsto un premio e/o indennizzo in favore della società di Serie A e B.

B) a titolo di cessione o trasferimento temporaneo oneroso da società di Serie A e B, a condizione che per gli stessi sia contestualmente previsto un premio e/o indennizzo non sottoposto a condizioni di sorta, di importo pari o superiore alla sommatoria del corrispettivo della cessione o del trasferimento e dell’ammontare del compenso lordo fisso annuo loro spettante a titolo di emolumenti, incrementato del 30% corrispondente al costo azienda. Qualora nel contratto del calciatore sia prevista una parte variabile del compenso, dovrà  essere altresì previsto un premio e/o indennizzo in favore della cessionaria, anche sottoposto a condizioni, di importo pari o superiore a tale parte variabile.

4.7 Il Consiglio Direttivo si riserva di apportare alla presente normativa regolamentare le eventuali modifiche tecniche ed interpretative che si renderanno necessarie al fine di consentire alle società una corretta applicazione della stessa.

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